Difensore d'ufficio

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Il difensore d'ufficio è una particolare figura prevista dagli ordinamenti giuridici per garantire il diritto alla difesa in un processo.

Qualora durante un procedimento giudiziario un imputato non possa o non provveda a nominare un proprio difensore di fiducia oppure, sebbene avendolo fatto, ne rimanga privo per una qualsiasi ragione, l'autorità giudiziaria che procede provvede essa stessa a nominare un avvocato quale difensore per assistere l'imputato e garantire il suo diritto di difesa.

Nel mondo

Italia

Il difensore d'ufficio deve essere un avvocato iscritto in un albo professionale forense, ed è selezionato dall'autorità giudiziaria (giudice o PM) o dalla polizia giudiziaria sulla base di appositi elenchi; a differenza del difensore di fiducia, il difensore d'ufficio che sia stato nominato ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito da un nuovo difensore d'ufficio solo per giustificati motivi.[1] Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 106/2010, i praticanti avvocati non possono essere più nominati difensori d'ufficio.[2]

Note

  1. ^ Mario Chiavario, Diritto penale processuale, UTET, 2015, pp. 258-269. ISBN 978-88-598-1396-5.
  2. ^ Praticanti avvocati vietata la difesa d'ufficio da diritto.it, 27 marzo 2018

Voci correlate

  • Avvocato
  • Diritto alla difesa
  • Imputato
  • Parte (diritto)
  • Processo (diritto)

Collegamenti esterni

  • (EN) public defender, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata
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